Governance delle Srl: nomina del revisore e dell'organo di controllo nelle "nano imprese"
Il CNDCEC al lavoro su prassi funzionali alla revisione nelle "nano imprese", l'implementazione della legge delega recante "La riforma della disciplina della crisi di imprese e dell'insolvenza" apporterà molteplici e significative novità nella gestione aziendale, e non solo delle aziende che risultano in crisi. Le nuove norme sui controlli offrono lo spunto anche per effettuare considerazioni sui controlli delle imprese che risultano essere oggetto di interesse da parte della nuova legislazione. Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) si pone principalmente l'obbiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente per salvaguardare così la continuità aziendale. A tal fine, è assegnato all'organo di controllo della società, ossia al sindaco unico o al collegio sindacale e/o al revisore legale, il compito di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonchè di segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi della crisi. L'art. 379 del Codice riformula l'art. 2477 del c.c. prevedento per le Srl la nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore nei seguenti casi:
- quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;
- in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze: a. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b. la società controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti; c. la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti limiti dimensionali: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4 milioni); ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2 milioni (contro i precdedenti € 8,8 milioni); dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità (contro i precedenti 50).
La rilevante riduzione dei parametri dimensionali che, se superati per 2 esercizi consecutivi, fanno scattare gli obblighi in discorso e la sufficienza del superamento anche di 1 solo parametro (e non 2, come una volata) imporranno a numerose Srl di nominare un revisore legale unico (o in alternativa, una società di revisione) oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.