Adeguamenti statutari - Codice del Terzo Settore
A più riprese, i legali rappresentanti degli Enti del Terzo Settore, attualmenti iscritti nei registri ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, hanno contattato la Regione Veneto per avere chiarimenti in merito alle modalità di approvazione degli adeguamenti statutari richiesti dal c.d. Codice degli Enti del Terzo settore entro il prossimo 3 agosto 2019 (art. 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, nel testo consolidato derivanti dalle modifiche apportare dal c.d. decreto correttivo).
Per quanto riguarda le formalità necessarie per l'iscrizione di tali adeguamenti nel Registro regionale gestito dalla Regione del Veneto, si richiama l'attenzione degli Enti, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della Respnsabilità sociale delle imprese n. 20 del 27 dicembre 2018 (rinvenibile all'idirizzo web: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Attuazione-Codice-del-terzo-settore-Circolare-di-diritto-transitorio-aspx "" (....) Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla conseguente possibilità di applicare l'art. 22 del codice del tezo settore, le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'art. 2 comma 1 del P.P.R. n. 361 del 2000. La circolare ministeriale prosegue precisando ulterirmente che resta (...) ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche degli statuti degli enti in possesso di personalità giuridica.
Riferimenti normativi:
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018
- D.P.R. n. 361 del 2000
- D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017